Inviato esito

Gara #2

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI SICUREZZA E VIABILITA' STRADALE MEDIANTE PULITURA ED EVENTUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA INCIDENTI
Accedi o registrati per interagire con la piattaforma
Accedi Registrati

Informazioni appalto

28/02/2019
Aperta
Servizi
€ 125.000,00
SUA Provincia di Rimini

Categorie merceologiche

906 - Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi

Lotti

Inviato esito
1
7803017554
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI SICUREZZA E VIABILITA' STRADALE MEDIANTE PULITURA ED EVENTUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA INCIDENTI
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI SICUREZZA E VIABILITA' STRADALE MEDIANTE PULITURA ED EVENTUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA INCIDENTI
€ 125.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
971 31/07/2019
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
01543211203 ZINI ELIO SRL
Visualizza partecipanti

Commissione valutatrice

244
25/03/2019
Cognome Nome Ruolo
MAGNANI ISABELLA PRESIDENTE
RIZZUTO FABIO COMPONENTE
BARTOLETTI MASSIMO COMPONENTE

Scadenze

18/03/2019 12:23
21/03/2019 13:00
25/03/2019 10:00

Allegati

schema-concessione.1551354443ea7db.pdf
SHA-256: 9f84051bfe0cbbfa2f0126f05aee048e8cbc664f95b6a5efd419917282431b03
28/06/2023 14:53
256.43 kB
capitolato-speciale.155135445641ab1.pdf
SHA-256: 7c30303af2ed6f828e05d8316b7eafd94fa2b4a1bb35e9dd1c149ac82eb190c3
28/06/2023 14:53
344.06 kB
dgue-1.15513544678083e.doc
SHA-256: 2e9de9d7b8b4b209851690733ae4f8da96a62fb6c534362e963a7f0f266db45b
28/06/2023 14:53
207.50 kB
all.1551354477ef7d2.-a-richiesta-partecipazione-gara-e-dichiarazioni-1.docx
SHA-256: c6556641276ec4c60341271bbfcf35c42a2d3141a5ae9c656ae5043b759c1317
28/06/2023 14:53
39.22 kB
bando2-.1551371573ee518.pdf
SHA-256: 77c9f2ee0323c29b40bab3adfb2d1d79899f157d9a1ce12f8d63da70c55fdd35
28/06/2023 14:53
413.68 kB
allegato-5.1552045701f8a1c.rtf
SHA-256: 2ec1173041bfbb6933e52ab16a0e7bf30d8ce55318ff9e079f7b8e32047b4503
28/06/2023 14:53
48.47 kB
avviso-di-rettifica.1552045716f5942.pdf
SHA-256: d3393d6389c6abf148f6bb8052ace2722bc584e7659aa1b7987938cb7fee5900
28/06/2023 14:53
203.56 kB
bando-rettificato.1552045723dfb60.pdf
SHA-256: f5809d59c8d4c22acff72bababcb34aa0d296c57416485a56a1cca121a4d2b83
28/06/2023 14:53
412.99 kB
capitolato-speciale-rettificato.15520457299ba6f.pdf
SHA-256: 0b135b6fa2458fe7ad479739dfc39b72dad1dcf02898ccb0f96c5abafa5dc568
28/06/2023 14:53
344.87 kB
nomina-commissione-giudicatrice.15542103287cbd6.pdf
SHA-256: d0ab507d8712dd322c8470cdc8873ce62ce52e38b3fe031e03dcc23f3ea8c79e
28/06/2023 14:53
210.73 kB
4230 - Verbale ammissione.1561644326.pdf
SHA-256: 5b0b6d4eee3d54f078b5e766b7152a0c139d5db86490d34853750a584384a15d
28/06/2023 14:53
116.04 kB
4230 - Graduatoria provvisoria1561716721.pdf
SHA-256: 32d3b38b72460898e38ec943888c1ef363c3873abff08fdd8803d7fc86f26f0c
28/06/2023 14:53
113.34 kB
aggiudicazione.15645635983ee86.pdf
SHA-256: 61f083d1031407aa9434c55008bf05109564503159d552132d8dd8ae0bbcc8eb
28/06/2023 14:53
255.10 kB
aggiudicazione.15645636886a0f7.pdf
SHA-256: 61f083d1031407aa9434c55008bf05109564503159d552132d8dd8ae0bbcc8eb
28/06/2023 14:53
255.10 kB

Chiarimenti

07/03/2019 09:59
Quesito #1
In riferimento al numero di pagine da utilizzare per la descrizione delle procedure di smaltimento dei rifiuti, criterio di valutazione B2, si chiede di precisare il numero di facciate utilizzabili  per la redazione di tale elaborato, in quanto nel disciplinare di gara il numero non è leggibile.
Si allega stralcio della tabella dei criteri riportata nel bando.
Cordiali saluti
07/03/2019 11:09
Risposta
Il numero di facciate è pari a 5 (cinque). E in corso di redazione il provvedimento di rettifica
07/03/2019 09:50
Quesito #2
Buongiorno, 
si trasmette in allegato alla presente cortese richiesta di chiarimenti, 
già trasmessa  a mezzo di p.e.c. presso la casella pec@pec.provincia.rimini.it 
Grati per la cortese attenzione si resta in attesa di gentile risocntro. 
Si progono cordiali saluti   
08/03/2019 11:22
Risposta
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI SICUREZZA E VIABILITA' STRADALE MEDIANTE PULITURA ED EVENTUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA INCIDENTI. CIG N.  7803017554

QUESITO N. 1: Requisiti di idoneità, iscrizione alla Categoria 4 dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali  Preliminarmente, in relazione al requisito di idoneità concernente il possesso di iscrizione in categoria 4 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali prescritto dall’art. 7.1 lett. b) della lex specialis di gara, si chiede di voler ammettere alla procedura anche gli operatori iscritti unicamente in Categoria 5. In tal caso, infatti, l’operatore economico può regolarmente svolgere anche le attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi di cui alla categoria 4. Ciò, in quanto la categoria 5 è di rango superiore rispetto a tale categoria e soddisfa pienamente la finalità compresa in una gestione unitaria di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. L’art. 212, comma 7 del D.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) precisa infatti che “gli enti e le imprese iscritte all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall’obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi”. Conformemente si veda la circolare del Ministero dell’Ambiente n. 240/ALBO/PRES del 09.02.2011, ai cui sensi l’iscrizione in Cat. 5 ANGA è assorbente di quella in Cat. 4 ANGA.

RISPOSTA
: Si conferma la possibilità di partecipazione per gli operatori economici iscritti unicamente in Categoria 5 in quanto  di rango superiore rispetto alla categoria 4 e pertanto  e soddisfa pienamente la finalità compresa in una gestione unitaria di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.
 
QUESITO N. 2 Criteri di aggiudicazione, art. 15 della lex specialis di gara
 Sul punto, sia permesso segnalare – di seguito – le due piccolissime incongruità rilevate:
2.1. in primis, con riferimento al criterio B2) “smaltimento dei rifiuti derivanti dagli interventi post incidente”, si chiede di voler cortesemente specificare il numero massimo di facciate cui l’Operatore Economico sarà vincolato nella stesura della proposta tecnica in corrispondenza del criterio anzidetto;
2.2 in secundis, con riferimento al criterio di valutazione C2), si chiede di voler cortesemente confermare che il tempo massimo rispetto al quale l’Operatore Economico potrà offrire il “minor tempo di intervento”, ut richiamato dall’art. 5 del Capitolato di Gara, è quello di 45 minuti e che, dunque, il richiamo al tempo massimo di 30 minuti rappresenta un mero refuso.
 
2.3 Inoltre, sia permesso segnalare che;
a) il parametro relativo alla “disponibilità locali di deposito per mezzi incidentati” – di cui al criterio di valutazione A2) – non trova riscontro alcuno nel complesso delle prestazioni oggetto della concessione. Per tale ragione, si chiede di voler cortesemente espungere, tale parametro, dal criterio A2 (“organizzazione e struttura dei centri logistici”);
b) gli argomenti oggetto di valutazione di cui ai Criteri lett. B1) e B2), ovvero: “caratteristiche dei prodotti utilizzati e procedure di tracciabilità e smaltimento dei rifiuti”, costituiscono criterio di ponderazione anche alla luce del Criterio A4). In tal senso, al fine di consentire una più agevole redazione dell’offerta e, per l’effetto, anche un più agevole esame da parte della Commissione, si chiede di voler espungere dal Criterio A4 gli elementi in commento, in quanto già oggetto di valutazione ai sensi dei Criteri B1) e B2).
 
RISPOSTA
2.1 Con riferimento al criterio B2) “smaltimento dei rifiuti derivanti dagli interventi post incidente”, si richiede una relazione di massimo n. 5 (cinque)  facciate;
2.2 Si conferma che il tempo massimo rispetto al quale l’Operatore Economico potrà offrire il “minor tempo di intervento”, ut richiamato dall’art. 5 del Capitolato di Gara, è quello di 45 minuti e che, dunque, il richiamo al tempo massimo di 30 minuti rappresenta un mero refuso.
2.3 a) La disponibilità di locali di deposito, è uno dei tanti elementi di valutazioni inseriti all’interno del bando di gara per la valutazione dell’offerta, e non costituisce requisito di partecipazione, ma elemento migliorativo dell’offerta che risponde ad una scelta effettuata nella redazione del bando di gara.
La valutazione dell’elemento pertanto verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice nell’ambito della propria discrezionalità, all’interno dell’attribuzione del punteggio relativo alla Organizzazione del Servizio, e non si ritiene di eliminarlo.
2.3 b)   Si conferma che il criterio di valutazione in merito alle “caratteristiche dei prodotti utilizzati e procedure di tracciabilità e smaltimento dei rifiuti” verrà valutato unicamente ai sensi del criterio B e pertanto verrà espunto dal criterio A4.
 
 
QUESITO N.3. Oggetto della concessione, Artt. 3 e 6 del Capitolato
 In via ulteriore, si chiede di poter fugare ogni equivoco circa gli interventi che il Concessionario è tenuto ad eseguire, così come individuati dagli artt. 3 e 6 del Capitolato Speciale di seguito evidenziati,
 
 § Art. 3, lett. A, comma 4: “Ripristino o sostituzione di opere viarie danneggiate (pali. Guard-rail, marciapiedi, ecc…) previo accordo con l’Ufficio Viabilità della Provincia di Rimini”;
§ Art. 3, lett. B, “Ogni intervento necessario a seguito della perdita di carichi trasportati comprese le merci pericolose e rifiuti, rovinati sul manto stradale”
§ Art. 6, comma 4, relativamente all’inciso secondo cui “in caso di sinistro con danno alle pertinenze, con responsabili ignoti, il concessionario comunque nell’immediatezza garantirà la messa in sicurezza delle stesse”.
 
 Sembrerebbe, dunque, che il concessionario debba ottemperare alla attività di ripristino infrastrutture anche nelle ipotesi in cui non sia possibile individuare il responsabile civile del sinistro. Tale infatti, parrebbe essere la portata del combinato disposto tra gli artt. 3 e 6 del Capitolato d’Oneri. Sul punto sia permesso precisare che le prestazioni sopra descritte, come del resto testimoniato dalla prassi consolidatasi presso le oltre 1.000 Amministrazioni italiane che usufruiscono dei nostri servizi, vengono svolte da Sicurezza e Ambiente S.p.A. (e da ogni altro operatore del settore) solo nei casi in cui sussistono i dati – quali la targa e la compagnia assicurativa per la r.c.a. – necessari all’individuazione dei veicoli coinvolti nell’incidente stradale, e solo quando sia perciò possibile recuperare i costi dell’intervento. Ciò in quanto sarebbe eccessivamente oneroso per qualunque operatore affidatario eseguire tali prestazioni a prescindere dalla individuazione soggettiva della responsabilità civile. In tal caso infatti, l’operatore economico, non potendo conoscere in anticipo la natura né l’entità degli interventi per i quali potrebbe essere chiamato ad intervenire, resterebbe inevitabilmente esposto alla grave aleatorietà patrimoniale del servizio. In relazione alle attività di ripristino delle infrastrutture, si pensi a titolo esemplificativo a lavori estremamente onerosi quali ad esempio quelli conseguenti ad un ponte lesionato a seguito del passaggio di un camion pirata o ad uno sversamento accidentale di materiale corrosivo, a seguito del quale si renda necessario provvedere alla riasfaltatura di un tratto di strada. La previsione in questione trasformerebbe il servizio di ripristino post incidente in una attività di manutenzione ordinaria, che come tale andrebbe remunerata direttamente dall’Amministrazione, pena l’assoluta anti-economicità dell’affidamento. In relazione alle attività concernenti l’esecuzione di interventi per perdita di carico e di bonifica straordinaria della sede stradale, si consideri sempre a titolo esemplificativo, che nelle ipotesi di gravi sversamenti di sostanze classificate come “tossiche, nocive, irritanti, viscose, infiammabili, esplosive”, o che comunque comportano problemi dalla risoluzione complessa, il Concessionario per provvedere a tali prestazioni deve muovere mezzi pesanti e operatori in numero tale da non poter sostenere l’esecuzione gratuita di tali attività, trattandosi di interventi tecnicamente molto più complessi rispetto agli interventi standard. Per quanto sopra, si chiede di voler cortesemente chiarire le disposizioni in commento e in tal senso precisare, sin d’ora, che gli interventi de quibus sono esclusi dal novero delle prestazioni da eseguirsi anche in assenza dei dati riferibili al responsabile civile
 
RISPOSTA:
Relativamente agli interventi di ripristino o sostituzione di opere viarie danneggiate (pali. Guard-rail, marciapiedi, ecc…), indicati all’art. 3 lett. A. punto 4 del Capitolato speciale, l’inciso “previo accordo con l’Ufficio Viabilità della Provincia di Rimini” è da intendersi che tali interventi saranno sempre oggetto di definizione concertata con l’operatore, a maggior chiarezza, e nella consapevolezza che tale previsione, nei casi in cui non sia possibile individuare il responsabile,  risulti eccessivamente onerosa per il concessionario e non giustificata rispetto all’oggetto dell’appalto, si approva una modifica all’art. 6 comma 6 del Capitolato Speciale che viene modificato come segue:
 
Nel caso in cui il responsabile civile del sinistro non sia identificato o identificabile, oppure nel caso in cui il responsabile civile del sinistro non risulti assicurato per la responsabilità civile auto, il concessionario si impegna ad effettuare comunque il servizio, ad eccezione di quelli elencati all’art. 3, lett. A. punto 4. del presente capitolato, secondo i tempi e le modalità previsti nel presente atto e nulla sarà addebitato all'Amministrazione provinciale o al cittadino.
 
 
QUESITO N. 4. Responsabilità civile verso terzi, art. 9 del Capitolato
 Sul punto, si chiede di voler cortesemente confermare che la polizza assicurativa, a copertura della responsabilità civile verso terzi per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza, debba avere un importo non inferiore a 5.000.000,00 di Euro, come statuito dal comma 2 dell’art. 9 del Capitolato di Gara, e che – diversamente – non si debba tener conto del diverso importo prescritto dai commi nn. 9 e 10 del medesimo articolo; 5.
 
RISPOSTA: Si conferma che gli importi indicati ai commi 9 e 10 dell’art. 9 del capitolato derivano da un mero refuso, si conferma pertanto che la polizza assicurativa, a copertura della responsabilità civile verso terzi per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza, dovrà avere un importo non inferiore a 5.000.000,00 di Euro.
 
QUESITO N. 5 Durata del servizio
 Piccola divergenza tra l’art. 3 della lex specialis di gara e l’art. 12 del Capitolato – A tal proposito, si chiede al pregiato Ente in indirizzo di voler cortesemente confermare che la durata contrattuale del servizio è pari ad anni 3 (salva facoltà di rinnovo per ulteriori anni 3) conformemente all’art. 3 della lex specialis di gara, e non pari ad anni 2, come diversamente indicato dall’art. 12 del Capitolato di Gara.
 
RISPOSTA: Si conferma che la durata contrattuale del servizio è pari ad anni 3 (salva facoltà di rinnovo per ulteriori anni 3), si procederà alla rettifica del refuso, previsto dall’art. 12 del Capitolato di Gara.
 
16/03/2019 11:19
Quesito #4
In riferimento al requisito di cui al punto 7.1 lett b (iscrizione albo nazionale gestori ambientali), al paragrafo 7.5 viene riportato quanto segue:
"...... deve essere posseduto dalla consorziata/consorziate indicate per l' esecuzione del servizio."
Nel caso in cui partecipasse un consorzio stabile e non indicasse l' impresa consorziata esecutrice in quanto il consorzio stesso ha una struttura propria (dipendenti, attrezzature,etc) ed eseguirebbe in proprio il servizio, il requisito il requisito punto 7.1.b puo' essere dimostrato attraverso il Consorzio?

Cordiali saluti 
18/03/2019 11:32
Risposta
Sì, nel caso di partecipazione di un Consorzio Stabile i requisiti devono essere posseduti dal Consorzio stesso.

SUA Provincia di Rimini

Via Dario Campana, 64 Rimini (RN)
Tel. 0541716240 - Fax. 0541716241
Email: pec@pec.provincia.rimini.it - PEC: pec@pec.provincia.rimini.it
HELP DESK
assistenza@tuttogare.it - (+39) 02 400 31 280
Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 18:00