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Gara #162

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 155 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO “POLIZZA GLOBALE FABBRICATI CIVILI E RESPONSABILITA’ CIVILE” DELL’ACER DI RIMINI PER IL PERIODO 01.03.2024/28.02.2025 - CON LA PROROGA DI ULTERIORI MESI SEI ALLA SCADENZA
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21/05/2024
Aperta
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€ 700.000,00
Atzei Alessandra
Azienda Casa Emilia – Romagna della Provincia di Rimini

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6651 - Servizi assicurativi

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1
B1B5058562
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PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 155 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO “POLIZZA GLOBALE FABBRICATI CIVILI E RESPONSABILITA’ CIVILE” DELL’ACER DI RIMINI PER IL PERIODO 01.03.2024/28.02.2025 - CON LA PROROGA DI ULTERIORI MESI SEI ALLA SCADENZA
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI “POLIZZA GLOBALE FABBRICATI CIVILI E RESPONSABILITA’ CIVILE” DELL’ACER DI RIMINI, PER IL PERIODO 01/07/2024 – 31/12/2027 CON LA PROROGA DI ULTERIORI MESI SEI ALLA SCADENZA” – INDIZIONE APPALTO TRAMITE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 155 DEL D.LGS. N. 36/2023.
€ 700.000,00
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€ 0,00

Scadenze

10/06/2024 12:00
18/06/2024 12:00
19/06/2024 09:30

Allegati

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19/06/2024 11:06
82.00 kB

Chiarimenti

10/06/2024 11:27
Quesito #1
Buongiorno, siamo a richiedere i chiarimenti come di seguito riportato:

1 - Si chiede di confermare l’assenza di sinistri a seguito degli eventi atmosferici di carattere eccezionale, e le relative inondazioni, che hanno interessato la Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2023. Qualora non si confermi l’assenza adi sinistri, si chiede di fornire i dati del sinistro, ovvero importo a riserva/liquidato, numero di fabbricati coinvolti dal sinistro, condizioni operanti sulla polizza in corso per le garanzie interessate dal sinistro.

2 – Si richiede di confermare che l’esclusione della garanzia Terremoto dalle condizioni di polizza venga considerata come unica variante. Si chiede di confermare, pertanto, che eliminando la clausola “Terremoto” dalle GARANZIE COMPLEMENTARI SEMPRE OPERANTI, diventino contemporaneamente privi di effetto i riferimenti alla garanzia in parola riportati nella sezione LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE A CARICO DELL’ASSICURATO senza che tali modifiche vengano conteggiate come ulteriori varianti ai contenuti di polizza.

3 – Si chiede di confermare che qualora per una singola garanzia della “LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE A CARICO DELL’ASSICURATO” vengano modificati sia i deducibili che i limiti di indennizzo tale modifica venga conteggiata come unica.

4 - Si chiede cortesemente di confermare che la polizza NON debba garantire alcun danno, perdita, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile.
In caso di risposta positiva, vi chiediamo di integrare il capitolato di polizza con la seguente clausola “ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI” oppure di consentire all’aggiudicatario di inserirla all’atto dell’emissione della polizza.
“ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI
A parziale modifica delle condizioni di polizza si intendono esclusi dalle coperture assicurative qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualunque natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di quest’ultima.
Per Malattia Trasmissibile si intende qualunque patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualunque organismo a un altro organismo, ove:
(i) per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno, e
(ii) il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
(iii) la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati
Ai fini della presente clausola si precisa che perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell’attività.
La presente clausola si applica a tutte le garanzie della presente polizza, alle eventuali estensioni di copertura, coperture aggiuntive, alle eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie in copertura.
Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.”

5 - Si chiede cortesemente di confermare che la polizza NON debba garantire alcuna perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber.
In caso di risposta positiva, vi chiediamo di integrare il capitolato di polizza con la seguente “CLAUSOLA CYBER RISK” oppure di consentire all’aggiudicatario di inserirla all’atto dell’emissione della polizza.
“CLAUSOLA CYBER RISK
È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i.
Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber.
Definizioni
Nella definizione di “Incidente Cyber” sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da:
·atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall’eventuale ricorso ad una minaccia od all’inganno;
·software intrusivi o malevoli;
·errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata;
·qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware;
·accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone;
Per “Sistema informatico" si intende l’insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup.
Per “Dati elettronici" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi.
Per “Software intrusivi o malevoli" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell’esecuzione di programmi software.”

6 - Si chiede cortesemente se sia possibile inserire nel testo di polizza la seguente clausola, essendo certi della volontà del Contraente di non esporre in alcun caso la Società al rischio di incorrere in sanzioni e/o divieti e/o restrizioni internazionali a causa dell’esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto.
“LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI
In ogni caso la Società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.”

Cordiali saluti.
11/06/2024 14:17
Risposta
Buongiorno, con la presente siamo a rispondere ai quesiti posti : Si conferma la totale assenza di sinistri a seguito degli eventi atmosferici di carattere eccezionale, e le relative inondazioni, che hanno interessato la Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2023. Si conferma che l’esclusione della garanzia Terremoto dalle condizioni di polizza venga considerata come unica variante. Si conferma anche che eliminando la clausola “Terremoto” dalle GARANZIE COMPLEMENTARI SEMPRE OPERANTI, diventino contemporaneamente privi di effetto i riferimenti alla garanzia in parola riportati nella sezione LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE A CARICO DELL’ASSICURATO senza che tali modifiche vengano conteggiate come ulteriori varianti ai contenuti di polizza. Si conferma che qualora per una singola garanzia della “LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE A CARICO DELL’ASSICURATO” vengano modificati sia i deducibili che i limiti di indennizzo tale modifica venga conteggiata come unica. Si conferma che la polizza NON debba garantire alcun danno, perdita, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile.
Si accetta di consentire all’aggiudicatario, all’atto dell’emissione della polizza, di inserire la seguente clausola:
“ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI”
A parziale modifica delle condizioni di polizza si intendono esclusi dalle coperture assicurative qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualunque natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di quest’ultima.
Per Malattia Trasmissibile si intende qualunque patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualunque organismo a un altro organismo, ove:
(i) per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno, e (ii) il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e (iii) la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.
Ai fini della presente clausola si precisa che perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell’attività.
La presente clausola si applica a tutte le garanzie della presente polizza, alle eventuali estensioni di copertura, coperture aggiuntive, alle eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie in copertura.
Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.” Si conferma che la polizza NON deve garantire alcuna perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber.
Si accetta di consentire all’aggiudicatario, all’atto dell’emissione della polizza, di inserire la seguente clausola:
“CLAUSOLA CYBER RISK”
È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i.
Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber.
Definizioni
Nella definizione di “Incidente Cyber” sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da:
·atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall’eventuale ricorso ad una minaccia od all’inganno;
·software intrusivi o malevoli;
·errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata;
·qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware;
·accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone;
Per “Sistema informatico" si intende l’insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup.
Per “Dati elettronici" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi.
Per “Software intrusivi o malevoli" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell’esecuzione di programmi software.” Si conferma che è possibile inserire, all’atto dell’emissione della polizza, la seguente clausola:
“LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI”
In ogni caso la Società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.”

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