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Gara #1188

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE FABBRICATI DI AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PROVINCIA DI RIMINI - PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2026 ALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2029
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Informazioni appalto

27/07/2026
Aperta
Servizi
€ 738.000,00
Maini Dini Gianfranco
Azienda Casa Emilia – Romagna della Provincia di Rimini

Categorie merceologiche

665152 - Servizi di assicurazione di proprietà

Lotti

1
BC7FCF2FEC
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE FABBRICATI DI AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PROVINCIA DI RIMINI - PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2026 ALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2029
PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE FABBRICATI DI AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PROVINCIA DI RIMINI - PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2026 ALLE ORE 24.00 DEL 31/12/2029
€ 540.000,00
€ 14.040,00
€ 0,00

Scadenze

05/09/2026 13:00
15/09/2026 13:00
16/09/2026 10:00

Allegati

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Chiarimenti

30/07/2026 10:39
Quesito #1
Buongiorno,

Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti:







1) La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:

ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.



2) Per il lotto ALL RISK:



- Elenco delle singole location con valori e destinazioni d’uso e ubicazione (se possibile anno di costruzione);



- Survey/ info tecniche della top location



- chiediamo Vs disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento della clausola di seguito riportata e le clausole in allegato



APPENDICE DEI TERRITORI ESCLUSI (BIELORUSSIA - RUSSIA - UCRAINA)



La presente appendice modifica l'assicurazione fornita dalla Polizza:



Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, compresi il territorio di copertura, il territorio della polizza, i limiti territoriali o altre disposizioni simili, i seguenti territori sono esclusi dalla presente polizza:

- La Repubblica di Bielorussia;

- La Federazione Russa come riconosciuta dalle Nazioni Unite (o i loro territori, incluse le acque territoriali, o protettorati dove hanno il controllo legale; per controllo legale si intende dove riconosciuto dalle Nazioni Unite);

- L'Ucraina (secondo i confini stabiliti a partire dalla Dichiarazione d'Indipendenza del 1991, compresa la penisola di Crimea e le regioni di Donetsk e Luhansk),

(di seguito, denominati collettivamente "Territori Esclusi").

Indipendentemente da: (1) qualsiasi località indicata in questa Polizza, nella Dichiarazione delle località o dei valori, o altrimenti dichiarata, (2) qualsiasi località di nuova acquisizione o varie località senza nome, (3) qualsiasi errore od omissione da parte di qualsiasi entità, (4) qualsiasi estensione di copertura o copertura aggiuntiva, (5) qualsiasi definizione che possa contenere uno o più dei Territori esclusi, o (6) qualsiasi cambiamento nello stato delle sanzioni, non vi sarà alcuna copertura fornita in uno dei Territori esclusi, né alcuna copertura fornita a seguito di un evento che si verifica in uno dei Territori esclusi.

L'inclusione di uno o più dei Territori esclusi in qualsiasi altra disposizione della presente polizza non fornisce copertura per tale area geografica.

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della

presente appendice, soggetta in ogni caso all’applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.



Tutti gli altri termini e condizioni della Polizza rimangono invariati.







In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.







05/08/2026 09:39
Risposta
Buonasera, in merito a quanto richiesto si comunica quanto segue:
PUNTO 1) Il disciplinare di gara, al punto 16 OFFERTA TECNICA, esprime i termini della disponibilità della Stazione appaltante e del Contraente all’accettazione di formulazioni alternative di “SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI, MALATTIE TRASMISSIBILI ED ESCLUSIONE CYBER”. Si rimanda l’operatore economico al Disciplinare per maggiori dettagli rispetto alla richiesta effettuata. La disponibilità nel merito è acclusa anche al punto 18.2 all’ultimo punto delle PRECISAZIONI RELATIVE ALLA REDAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA.
PUNTO 2) Nel merito si lascia alla Contraente di polizza discrezionalità rispetto al riscontro puntuale a questo quesito, dando nota di tutte le valorizzazioni effettuate nell’elenco. Tuttavia, si ritiene che essendo stato pubblicato un elenco puntuale delle ubicazioni assicurate e l’importo complessivo della valorizzazione assicurata all’interno del capitolato, si possa riscontrare con una breve relazione tecnica relativa alle 5 top location per valorizzazione, indicando, solo per quelle, la valorizzazione, così da rendere note sostanzialmente quelle che sono le 5 massime unità di rischio tra i beni elencati.
PUNTO 3) In relazione alla richiesta se in caso di aggiudicazione, è possibile inserire la clausola riportata nel Vostro quesito e le clausole in allegato APPENDICE DEI TERRITORI ESCLUSI (BIELORUSSIA - RUSSIA - UCRAINA), si comunica che tale richiesta contrasta con quanto riportato al punto 18.2 del Disciplinare in merito all’invariabilità, per il tramite di variante discrezionale, delle sezioni I e II del capitolato (il testo proposto contrasta con quanto indicato all’art. 23). Si rende presente tuttavia, che già il capitolato all’art. 21 prevede apposita limitazione all’operatività contrattuale (Art. 21, tra l’altro, modificabile secondo le istruzioni già enunciate in disciplinare).
Cordiali saluti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Buongiorno, confermando quanto sopra detto, si specifica in merito al punto 2) relativo al LOTTO ALL RISK, che fermo restando l’elenco di beni immobili forniti in specifico allegato alla presente procedura, si propone ulteriore documento (in allegato) utile all’identificazione delle principali 5 ubicazioni assicurate, con specifica indicazione della valorizzazione di ricostruzione a nuovo di ciascun fabbricato.
Cordiali saluti
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO








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05/08/2026 09:38
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06/08/2026 12:54
Quesito #2
Buongiorno,

con riferimento al rischio RCT/O, poniamo le seguenti richieste/domande per consentire al Ramo di poter quantificare efficacemente la portata del rischio in gara.



A ---INFORMAZIONI SUI SINISTRI---

- 1. Elenco dei sinistri relativo agli ultimi cinque anni al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti

- 2. Nel caso di gestione sinistro in SIR abbiamo necessità di conoscere per ogni annualità:

* 2.1 Importo della franchigia in SIR

* 2.2 Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dall'Ente con descrizione evento, stato ed importo e numero dei sinistri senza seguito

* 2.3 Elenco analitico dei sinistri liquidati e riservati gestiti dalla Compagnia con descrizione evento, stato ed importo al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti e numero dei sinistri senza seguito



B ---INFORMAZIONI GENERALI---

- 3. Broker e provvigioni

- 4. L'Ente è proprietario di strutture residenziali e sanitarie per anziani?

- 5. L'Ente gestisce strutture residenziali e sanitarie per anziani?

- 6. Con riferimento al rischio derivante da spargimento di acqua e dalla rete fognaria, abbiamo necessità di conoscere se tale rischio risulta già garantito dalla polizza in corso e nel caso con quale franchigia/scoperto/sottolimite

- 7. Con riferimento al rischio derivante da alluvione, inondazione, esondazione, tracimazione abbiamo necessità di conoscere se tale rischio risulta già garantito dalla polizza in corso e nel caso con quale franchigia/scoperto/sottolimite

- 8. Si chiede conferma che la copertura assicurativa non è riferita ad attività di tipo sanitario

- 9. L’Ente ha Aziende controllate, collegate, consociate o controllanti di cui è parte? In caso di risposta affermativa richiediamo elenco delle aziende e relativa attività svolta

- 10. In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di inserire la seguente clausola: - In caso di proprietà o gestione da parte dell’Ente (sia diretta che indiretta) di strutture residenziali e sanitarie per anziani, sono esclusi i danni derivanti da pandemia o epidemia (compreso Covid 19), sia RCT che RCO, riconducibili a dette strutture.

- 11. In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di sostituire, laddove prevista, o di inserire le seguenti clausole:



*SANCTION CLAUSE*

La Società dichiara e il Contraente prende atto che la Società non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsivoglia prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione o del beneficio espone la Compagnia a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America o dell’Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle -Condizioni di Assicurazione-.



*ESCLUSIONE TERRITORIALE*

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Società non è tenuta a indennizzare l'Assicurato da alcuna responsabilità:

- in relazione a sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni emesse, effettuate o sostenute in caso di azioni legali promosse in un tribunale all'interno di paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei Paesi/ Territori elencati in calce, o a qualsiasi ordine emesso in qualsiasi parte del mondo per l'esecuzione di tali sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni, in tutto o in parte;

- sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennizzo da parte dell'Assicuratore avvantaggi il governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;

- in relazione a qualsiasi transazione concordata o sostenuta al di fuori di un tribunale, prima di qualsiasi azione legale, da, o a beneficio di, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce; le entità includono qualsiasi società madre, holding diretta o indiretta posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei predetti Paesi o Territori.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, BIELORUSSIA, AFGHANISTAN, MYANMAR, CRIMEA, REGIONE POPOLARE DI DONECK, REGIONE POPOLARE DI LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI KHERSON, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA.



*ESCLUSONE CYBER*

DEFINIZIONI

ATTO CYBER: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un -Sistema Informatico-.

INCIDENTE CYBER:

1. qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi -Sistema Informatico-;

2. qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un -Sistema Informatico-.

DATI INFORMATICI: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un -Sistema Informatico-.

MALWARE O SIMILI: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo Virus, Trojan Horse, Worm, Logic Bombs, Ransomware, Wiper, Denial o Distributed Denial of Service Attacks, creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un -Sistema Informatico-.

SISTEMA INFORMATICO: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

SUPPORTO PER L'ELABORAZIONE DEI DATI: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i -Dati informatici- ma non i Dati informatici stessi.

Esclusione Cyber Risk

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi -Dato Informatico- (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del -Dato Informatico- (->definizione) stesso;

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

Atto Cyber (->definizione) e Incidente Cyber (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi; - e, nell'ambito del sottolimite previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (->definizioni).

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

In attesa di cortese riscontro porgiamo cordiali saluti.



07/08/2026 11:41
Risposta
Buongiorno, in riferimento ai quesiti posti si comunica quanto segue:
A1) L’elenco dei sinistri è stato fornito tra gli allegati di gara, si rimanda alla consultazione dell’allegato numero 11;
A2) Non vi è gestione in SIR;
B3) Il Broker è AON SPA - provvigioni 12% (già segnalato all'interno del Capitolato);
B4) No;
B5) No;
B6) Franchigia €. 2.500,00 per sinistro - ricerca e riparazione acqua condotta €. 25.000,00 per sinistro e anno con franchigia di €. 2.000,00 per sinistro;
B7) Inondazioni, alluvioni, esondazioni: limite di indennizzo pari ad €. 1.000.000,00 col sottolimite del 30% del valore assicurato per ciascun fabbricato e contenuto e scoperto 10% min. €. 50.000,00 per ciascun fabbricato e relativo contenuto;
B8) Si conferma;
B9) L'Azienda non ha controllate, collegate, consociate o controllanti;
B10) Si rimanda a quanto determinato in sede di disciplinare di gara in ordine alla possibilità di apportare modifiche al Capitolato. La scheda tecnica prevede la facoltà di inserimento di varianti, nei limiti concessi, che saranno valutate secondo i criteri riportati nel disciplinare di gara;
B11) Il disciplinare di gara al punto 16 OFFERTA TECNICA, esprime i termini della disponibilità della Stazione appaltante e del Contraente all'accettazione di formulazioni alternative di "SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI, MALATTIE TRASMISSIBILI ED ESCLUSIONE CYBER". Si rimanda al Disciplinare di gara per maggiori dettagli rispetto alla richiesta effettuata. La disponibilità nel merito è anche acclusa al paragrafo 18.2 all'ultimo punto "PRECISAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA TECNICA".
IL RUP DEL PROCEDIMENTO DI GARA


10/08/2026 09:55
Quesito #3
Buongiorno, si pongono i seguenti quesiti:



- Si chiede di confermare che dal 30/04/2026 in poi non siano occorsi ulteriori sinistri oltre a quelli pubblicati. Se così non fosse, chiediamo di indicare importo (a riserva o liquidato), data di accadimento e natura dei sinistri occorsi in data successiva.



- Si chiede di confermare che il limite di indennizzo per periodo di assicurazione di € 50.000.000,00 (opzione base) e le restanti opzioni migliorative/peggiorative indicate nell’offerta tecnica rappresenti il massimo esborso, riferito al complesso di tutte le partite assicurate, che la Società è tenuta a corrispondere all’Assicurato per tutti i sinistri che si verificassero nel corso della annualità assicurativa e che, pertanto, in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere – per singola annualità assicurativa - somma maggiore di tale importo.



- Si chiede cortesemente se sia possibile sostituire nel testo di polizza la seguente clausola ART. 21 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI, essendo certi della volontà del Contraente di non esporre in alcun caso la Società al rischio di incorrere in sanzioni e/o divieti e/o restrizioni internazionali a causa dell’esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto.



“SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI



In ogni caso la Società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, Svizzera, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.”



- Nella sezione SEZIONE IV CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE B) RESPONSABILITÀ CIVILE, si chiede conferma che la responsabilità civile per i danni derivanti da incendio, esplosione, scoppio originati dal fabbricato assicurato operi a secondo rischio rispetto alla sezione incendio.



- Si chiede conferma che nella sezione SEZIONE V CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI all’Art. 1 – ESCLUSIONI siano esclusi i danni derivanti da penetrazione di acqua marina.



- Si chiede cortesemente di confermare che la polizza NON debba garantire alcun danno, perdita, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile.



In caso di risposta positiva, vi chiediamo di sostituire nel capitolato di polizza la clausola “Art. 2 – ESCLUSIONI MALATTIE TRASMISSIBILI” con il seguente testo:



“A parziale modifica delle condizioni di polizza si intendono esclusi dalle coperture assicurative qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualunque natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di quest’ultima.



Per Malattia Trasmissibile si intende qualunque patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualunque organismo a un altro organismo, ove:



(i) per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno, e



(ii) il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e



(iii) la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati



Ai fini della presente clausola si precisa che perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell’attività.



La presente clausola si applica a tutte le garanzie della presente polizza, alle eventuali estensioni di copertura, coperture aggiuntive, alle eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie in copertura.



Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.”



- Si chiede cortesemente di confermare che la polizza NON debba garantire alcuna perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber.



In caso di risposta positiva, vi chiediamo di sostituire nel capitolato di polizza con la clausola “Art. 3 – ESCLUSIONE CYBER” con il seguente testo:



“È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i Informatico/i.



Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se causata da un Incidente Cyber.



Definizioni



Nella definizione di “Incidente Cyber” sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da:



• atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall’eventuale ricorso ad una minaccia od all’inganno;



• software intrusivi o malevoli;



• errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso autorizzata o incaricata;



• qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware;



• accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone;



Per “Sistema informatico" si intende l’insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup.



Per “Dati elettronici" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi.



Per “Software intrusivi o malevoli" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell’esecuzione di programmi software.”



- Si chiede conferma che per la garanzia Grandine su fragili, la franchigia indicata nella sezione SEZIONE VII LIMITI – SCOPERTI – FRANCHIGIE [LSF] sia a valere per singolo fabbricato e relativo contenuto.



- Si chiede conferma che per la garanzia Atti sociopolitici/vandalici escluso imbrattamento muri, la franchigia indicata nella sezione SEZIONE VII LIMITI – SCOPERTI – FRANCHIGIE [LSF] sia a valere per singolo fabbricato e relativo contenuto.

- Si chiede di fornire il valore della massima unità di rischio (MUR), intesa come il valore del fabbricato o l’insieme di fabbricati separati validamente da spazio vuoto (> 20 m) e del relativo contenuto dove sono concentrati i valori assicurati più elevati, tenuto conto di tutte le partite, comprese quelle accessorie.



- Relativamente alla SEZIONE VII LIMITI – SCOPERTI – FRANCHIGIE [LSF] – SEZIONE RCT per la garanzia “danni derivanti da incendio, esplosione, scoppio originati dal fabbricato assicurato” si chiede di indicare limite di indennizzo per sinistro e anno.



- Relativamente alla SEZIONE VII LIMITI – SCOPERTI – FRANCHIGIE [LSF] – SEZIONE RCT per la garanzia “danni derivanti da spargimenti d'acqua, fuoriuscita d’acqua (come da definizione di polizza) e/o rigurgiti di fognatura conseguenti a rotture accidentale e/o intasamenti di pluviali, grondaie, impianti tecnici, idrici, igienici o di riscaldamento/condizionamento, ecc.;” si chiede di indicare limite di indennizzo per sinistro e anno.

- Nel caso di appalto di lavori sul patrimonio assicurato affidati a terzi, si chiede di confermare che il Contraente/Assicurato preveda fra gli oneri in capo all'appaltatore l’esibizione/stipula di coperture assicurative atte a risarcire eventuali danni accaduti durante l'esecuzione dei lavori stessi (esempio C.A.R con partita Opere Preesistenti e/o polizza di Responsabilità Civile Terzi con copertura dei danni a cose altrui derivanti da incendio). Specificare in caso affermativo i massimali e sottolimiti minimi richiesti ai soggetti affidatari dei lavori in questione.

- Si chiede di precisare se il Contraente/Assicurato abbia in programma di affidare – nel periodo di validità della presente copertura assicurativa - lavori edili che comportino l’uso di fiamma libera e/o lavorazioni a caldo, come ad esempio posa di manti di copertura, saldature, operazioni di smerigliatura, rifacimento di impianti elettrici e simili. In caso di risposta positiva, si chiede di fornire una descrizione sommaria di detti interventi e di indicare su quali edifici tali lavori saranno realizzati.

- Si chiede di precisare se la polizza operi anche in caso di incendio, esplosione e scoppio qualora tali eventi siano conseguenza di interventi di costruzione, modifica, trasformazione di fabbricati assicurati. In caso di risposta positiva, si chiede di indicare quali sono i deducibili ed il limite di indennizzo operanti in tali casi.
Grazie, cordiali saluti



25/08/2026 11:33
Risposta
Buongiorno, in merito ai quesiti presentati, si comunica quanto segue:
1) Si chiede di confermare che dal 30/04/2026 in poi non siano occorsi ulteriori sinistri oltre a quelli pubblicati. Se così non fosse, chiediamo di indicare importo (a riserva o liquidato), data di accadimento e natura dei sinistri occorsi in data successiva.
RISPOSTA: Rispetto alla sezione incendio, non si segnalano ulteriori sinistri. Relativamente alla sezione RCT si segnala un sinistro datato 01.08.26 per caduta con lesioni di terzo danneggiato; al momento non sono disponibili ulteriori dettagli.

2) Si chiede di confermare che il limite di indennizzo per periodo di assicurazione di € 50.000.000,00 (opzione base) e le restanti opzioni migliorative/peggiorative indicate nell’offerta tecnica rappresenti il massimo esborso, riferito al complesso di tutte le partite assicurate, che la Società è tenuta a corrispondere all’Assicurato per tutti i sinistri che si verificassero nel corso della annualità assicurativa e che, pertanto, in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere – per singola annualità assicurativa - somma maggiore di tale importo.
RISPOSTA: Il cosiddetto stop loss è da intendersi quale limite di indennizzo annuo complessivo, a valere per sinistro e per periodo di assicurazione. Rappresenta l’esposizione massima della Compagnia, fermi i sottolimiti validi per ciascuna delle garanzie sotto riportate nella tabella di cui alla sez. VII del capitolato tecnico.

3) Si chiede cortesemente se sia possibile sostituire nel testo di polizza la seguente clausola ART. 21 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI, essendo certi della volontà del Contraente di non esporre in alcun caso la Società al rischio di incorrere in sanzioni e/o divieti e/o restrizioni internazionali a causa dell’esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto "SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI"...........
RISPOSTA: Si veda quanto previsto all’art. 16 del disciplinare, ribadito anche al punto PRECISAZIONI RELATIVE ALLA REDAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA, di cui al punto 18.2 del disciplinare stesso.

4) Nella sezione SEZIONE IV CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE B) RESPONSABILITÀ CIVILE, si chiede conferma che la responsabilità civile per i danni derivanti da incendio, esplosione, scoppio originati dal fabbricato assicurato operi a secondo rischio rispetto alla sezione incendio.
RISPOSTA: Non si conferma.

5) Si chiede conferma che nella sezione SEZIONE V CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI all’Art. 1 – ESCLUSIONI siano esclusi i danni derivanti da penetrazione di acqua marina.
RISPOSTA: Non si conferma.

6) Si chiede cortesemente di confermare che la polizza NON debba garantire alcun danno, perdita, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile. In caso di risposta positiva, vi chiediamo di sostituire nel capitolato di polizza la clausola “Art. 2 – ESCLUSIONI MALATTIE TRASMISSIBILI” con il seguente testo..............
RISPOSTA: Fermo restando che il capitolato tecnico prevede già apposita clausola di esclusione Malattie Trasmissibili, si rimanda l’operatore a quanto previsto dall’art. 16 e 18.2 in ordine alla possibilità di modifica dell’articolo previsto in capitolato.

7) Si chiede cortesemente di confermare che la polizza NON debba garantire alcuna perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber. In caso di risposta positiva, vi chiediamo di sostituire nel capitolato di polizza con la clausola “Art. 3 – ESCLUSIONE CYBER” con il seguente testo...........
RISPOSTA: Fermo restando che il capitolato tecnico prevede già apposita clausola di esclusione Cyber, si rimanda l’operatore a quanto previsto dall’art. 16 e 18.2 in ordine alla possibilità di modifica dell’articolo previsto in capitolato.

8) Si chiede conferma che per la garanzia Grandine su fragili, la franchigia indicata nella sezione SEZIONE VII LIMITI – SCOPERTI – FRANCHIGIE [LSF] sia a valere per singolo fabbricato e relativo contenuto.
RISPOSTA: Non si conferma. Come chiaramente indicato in capitolato, la franchigia è da intendersi sempre per sinistro, salvo unicamente i casi in cui sia stato espressamente specificato all’interno del capitolato stesso.

9) Si chiede conferma che per la garanzia Atti sociopolitici/vandalici escluso imbrattamento muri, la franchigia indicata nella sezione SEZIONE VII LIMITI – SCOPERTI – FRANCHIGIE [LSF] sia a valere per singolo fabbricato e relativo contenuto.
RISPOSTA: Non si conferma. Come chiaramente indicato in capitolato, la franchigia è da intendersi sempre per sinistro, salvo unicamente i casi in cui sia stato espressamente specificato all’interno del capitolato stesso.

10) Si chiede di fornire il valore della massima unità di rischio (MUR), intesa come il valore del fabbricato o l’insieme di fabbricati separati validamente da spazio vuoto (> 20 m) e del relativo contenuto dove sono concentrati i valori assicurati più elevati, tenuto conto di tutte le partite, comprese quelle accessorie. RISPOSTA: L’operatore può verificare il file allegato relativo alle 5 top location da assicurare.

11) Relativamente alla SEZIONE VII LIMITI – SCOPERTI – FRANCHIGIE [LSF] – SEZIONE RCT per la garanzia “danni derivanti da incendio, esplosione, scoppio originati dal fabbricato assicurato” si chiede di indicare limite di indennizzo per sinistro e anno.
RISPOSTA: In sezione RCT la garanzia relativa ai danni derivanti da incendio, esplosione, scoppio originati dal fabbricato assicurato è compresa nell’ambito nel massimale di polizza.

12) Relativamente alla SEZIONE VII LIMITI – SCOPERTI – FRANCHIGIE [LSF] – SEZIONE RCT per la garanzia “danni derivanti da spargimenti d'acqua, fuoriuscita d’acqua (come da definizione di polizza) e/o rigurgiti di fognatura conseguenti a rotture accidentale e/o intasamenti di pluviali, grondaie, impianti tecnici, idrici, igienici o di riscaldamento/condizionamento, ecc.;” si chiede di indicare limite di indennizzo per sinistro e anno.
RISPOSTA: In sezione RCT la garanzia relativa ai danni derivanti da spargimenti d'acqua, fuoriuscita d’acqua (come da definizione di polizza) e/o rigurgiti di fognatura conseguenti a rotture accidentale e/o intasamenti di pluviali, grondaie, impianti tecnici, idrici, igienici o di riscaldamento/condizionamento, ecc., è compresa nell’ambito del massimale di polizza.

13) Nel caso di appalto di lavori sul patrimonio assicurato affidati a terzi, si chiede di confermare che il Contraente/Assicurato preveda fra gli oneri in capo all'appaltatore l’esibizione/stipula di coperture assicurative atte a risarcire eventuali danni accaduti durante l'esecuzione dei lavori stessi (esempio C.A.R con partita Opere Preesistenti e/o polizza di Responsabilità Civile Terzi con copertura dei danni a cose altrui derivanti da incendio). Specificare in caso affermativo i massimali e sottolimiti minimi richiesti ai soggetti affidatari dei lavori in questione.
RISPOSTA: Acer procede a richiesta di apposita polizza CAR nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti, ex art. 117.

14) Si chiede di precisare se il Contraente/Assicurato abbia in programma di affidare – nel periodo di validità della presente copertura assicurativa - lavori edili che comportino l’uso di fiamma libera e/o lavorazioni a caldo, come ad esempio posa di manti di copertura, saldature, operazioni di smerigliatura, rifacimento di impianti elettrici e simili. In caso di risposta positiva, si chiede di fornire una descrizione sommaria di detti interventi e di indicare su quali edifici tali lavori saranno realizzati.
RISPOSTA: Allo stato attuale non è possibile dare riscontro al quesito posto.

15) Si chiede di precisare se la polizza operi anche in caso di incendio, esplosione e scoppio qualora tali eventi siano conseguenza di interventi di costruzione, modifica, trasformazione di fabbricati assicurati. In caso di risposta positiva, si chiede di indicare quali sono i deducibili ed il limite di indennizzo operanti in tali casi.
RISPOSTA: Si conferma che la polizza è operativa anche nei casi da voi indicati, fermi i limiti e sottolimiti già riportati in polizza per gli eventi coperti dal contratto assicurativo.

IL RUP


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31/08/2026 10:14
Quesito #4
Buongiorno,
relativamente alle dichiarazione contenute nell'allegato 3 "Busta Economica" siamo a richiedere se i costi interni per "la sicurezza del Lavoro" e i "costi della manodopera" sono da indicare con importo annuale o triennale.
Ringraziamo e porgiamo cordiali saluti



31/08/2026 14:50
Risposta
Buongiorno, in merito al quesito proposto si comunica che sia i costi della sicurezza che i costi della manodopera richiesti nello schema di offerta economica, sono da indicare come importi triennali, specificandolo nello schema.
Cordiali saluti
IL RUP DELLA PROCEDURA DI GARA


01/09/2026 12:37
Quesito #5
Buongiorno, con la presente chiediamo cortesemente di ricevere riscontro alla seguente richiesta di CHIARIMENTI relativa al lotto GLOBALE FABBRICATI/Sezione Incendio.





1. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’emissione di polizze separate Incendio e RC;



2. Si chiede di trasmettere l’elenco dei FABBRICATI ASSICURATI completo del Valore di Ricostruzione a nuovo di ciascun bene in formato excel;



3. Si chiede di indicare la M.U.R.;



4. Si chiede di confermare che la proroga obbligatoria per la Compagnia alla scadenza del contratto e alla scadenza annuale non sia prevista in caso di recesso in caso di sinsitro;



5. Si chiede conferma in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:



ESCLUSIONE CYBER RISK - Multiramo



DEFINIZIONI



Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”.



Incidente Cyber:



• qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico”



• qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”.



Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”.



Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”.



Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.



Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi.



Esclusione Cyber Risk



Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso;



direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:



• “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;



Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER



Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:



Relativamente alle sezioni (se presenti) Incendio, Furto, Danni da interruzione:



• la perdita fisica o il danno alla proprietà;



• qualsiasi danno da interruzione d’attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;



causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber costituiscono causa indiretta o concorrente del danno.



Pertanto, qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”:



• non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (→definizione) e/o un “Incidente Cyber” (→definizione);



• è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (→definizione) e/o un “Incidente Cyber” (→definizione) sono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informatici”; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie.



Relativamente alla sezione (se presente) di Responsabilità civile:



• i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi;



• e, nell’ambito del sottolimite previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (→definizioni).



Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.



La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.



6. Si chiede conferma in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:



MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI



La Società non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone la Compagnia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell’Italia.



Se nelle “Condizioni di assicurazione” è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.



7. Si chiede conferma in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:



CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE



Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi



servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:



(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona



contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali;



(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;



(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.



In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di



emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.



Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:



AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA



La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.



8. Si chiede conferma in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:



CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE”



Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”.



Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.



Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.



Resta altresì specificatamente convenuto che:



• sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;



• la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.



Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.



Sezione Incendio:



9. Si chiede di confermare che l’Ente sia soggetto all’obbligatorietà ex lege 213/2023 e successivi decreti attuativi prevista per le garanzie catastrofali;



10. In caso di risposta positiva al punto precedente, si chiede di confermare il costo di rimpiazzodei beni della Partita 2- Beni mobili e secondo quanto previsto dalla suddetta legge e successivi decreti attuativi si chiede la possibilità di predisporre l’Offerta Economica con evidenza per la Partita 2 della somma assicurata a Valore Intero, senza che ciò determini l’esclusione dell’Offerta dalla presente procedura di Gara;



11. In caso di risposta positiva al quesito 9, si chiede conferma in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, in sostituzione della definizione analoga già presente nel Capitolato, della seguente definizione senza che essa venga conteggiata come variante:



Terreno: Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione, contabilizzati nell’attivo dello Stato patrimoniale ai sensi dell’art 2424 del cod. civ (voce “B-II”, numero 1);



12. Relativamente alle garanzie EVENTI ATMOSFERICI, SOVRACCARICO NEVE, ALLAGAMENTO, FRANA, ATTI SOCIO POLITICI si chiede di confermare che ili limite in cifra fissa sia da intendersi per sinistro e per periodo di assicurazione e per il complesso dei beni assicurati;



13. Relativamente alle garanzie ACQUA PIOVANA/INTASAMENTO FRONDE, GRANDINE SU FRAGILI, GELO E GHIACCIO si chiede di confermare che i limiti previsti si intendano quali sottolimiti della garanzia EVENTI ATMOSFERICI;

14. Si chiede conferma che lo STOP LOSS di € 50.000.000,00 sia il massimo indennizzo per sinistro annualità assicurativa e in aggregato tra tutti i beni e le partite assicurate, fermi i sottolimiti previsti per le singole garanzie;



15. Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i danni verificatesi in occasione di: valanghe e slavine e bradisismo;



16. Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i danni verificatesi in occasione di: penetrazione d’acqua marina;



17. Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: centrali idroelettriche, acquedotti, canali artificiali e ogni altra opera di ingegneria idraulica;



18. Si chiede di precisare su quali partite e beni assicurati è applicabile la Leeway Clause;



19. Si chiede di precisare su quali partite e beni assicurati è applicabile quanto disposto all’art. Deroga alla proporzionale;



20. Si chiede di precisare se la deroga alla proporzionale si intende alternativa e non cumulabile con l’automatismo di copertura previsto Leeway Clause e viceversa.

Grazie.

Saluti.



02/09/2026 12:50
Risposta
Buongiorno, in merito ai quesiti richiesti si comunica quanto segue:
1) Si accorda disponibilità.
2) Si ritiene sufficiente l’elenco già fornito.
3) Si rimanda l’operatore economico alla consultazione del file dedicato alle 5 top location redatto dalla Contraente, in allegato.
4) Si conferma la proroga obbligatoria nei termini di cui alla sez. II, art. 1. La società ha facoltà di recesso nei termini di cui all’art. 2 della sez. II e di cui all’art. 9 sez. II (recesso dal contratto in caso di sinistro).
5) Il disciplinare di gara, al punto 16 OFFERTA TECNICA, esprime i termini della disponibilità della Stazione appaltante e del Contraente all’accettazione di formulazioni alternative di “SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI, MALATTIE TRASMISSIBILI ED ESCLUSIONE CYBER”. Si rimanda l’operatore economico al Disciplinare per maggiori dettagli rispetto alla richiesta effettuata. La disponibilità nel merito è acclusa anche al punto 18.2 all’ultimo punto delle PRECISAZIONI RELATIVE ALLA REDAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA.
6) Il disciplinare di gara, al punto 16 OFFERTA TECNICA, esprime i termini della disponibilità della Stazione appaltante e del Contraente all’accettazione di formulazioni alternative di “SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI, MALATTIE TRASMISSIBILI ED ESCLUSIONE CYBER”. Si rimanda l’operatore economico al Disciplinare per maggiori dettagli rispetto alla richiesta effettuata. La disponibilità nel merito è acclusa anche al punto 18.2 all’ultimo punto delle PRECISAZIONI RELATIVE ALLA REDAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA.
7) Si comunica che tale richiesta contrasta con quanto riportato al punto 18.2 del Disciplinare in merito all’invariabilità, per il tramite di variante discrezionale, delle sezioni I e II del capitolato (il testo proposto contrasta con quanto indicato all’art. 23). Si rende presente, tuttavia, che già il capitolato all’art. 21 prevede apposita limitazione all’operatività contrattuale (Art. 21, tra l’altro, modificabile secondo le istruzioni già enunciate in disciplinare). La clausola non rientra pertanto tra quelle modificabili dall’OE.
8) Il disciplinare di gara, al punto 16 OFFERTA TECNICA, esprime i termini della disponibilità della Stazione appaltante e del Contraente all’accettazione di formulazioni alternative di “SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI, MALATTIE TRASMISSIBILI ED ESCLUSIONE CYBER”. Si rimanda l’operatore economico al Disciplinare per maggiori dettagli rispetto alla richiesta effettuata. La disponibilità nel merito è acclusa anche al punto 18.2 all’ultimo punto delle PRECISAZIONI RELATIVE ALLA REDAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA.
9) Acer Rimini è azienda iscritta al Registro delle Imprese e, di conseguenza, deve ritenersi obbligata rispetto alla L.213/2023.
10) Non ci risulta vi siano preclusioni rispetto alla quotabilità del rischio a Primo Rischio Assoluto. Si raccomanda all’OE di predisporre propria eventuale offerta economica nel rispetto di quanto determinato nella relativa documentazione.
11) NON si conferma. La sezione dedicata alle definizioni del capitolato non è modificabile, come descritto all’interno del disciplinare.
12) Le garanzie indicate presentano un limite di indennizzo riportato per sinistro e per periodo di assicurazione. Il limite è da intendersi valevole per il complesso dei beni assicurati.
13) NON si conferma.
14) Il cosiddetto stop loss è da intendersi quale limite di indennizzo annuo complessivo, a valere per sinistro e per periodo di assicurazione. Rappresenta l’esposizione massima della Compagnia, fermi i sottolimiti validi per ciascuna delle garanzie sotto riportate nella tabella di cui alla sez. VII del capitolato tecnico.
15) Si intendono comprese le frane come definite all’interno del capitolato tecnico.
16) NON si conferma.
17) NON si conferma.
18) Alla partita 1, assicurata a valore intero.
19) Alla partita 1, assicurata a valore intero.
20) Le clausole indicate non sono da intendersi alternative, in quanto attinenti ad oggetti differenti. Nello specifico, la leeway clause opera qualora il contraente entra in possesso, a qualsiasi titolo, di beni per i quali detiene proprio interesse all’assicurazione. Nei limiti percentuali di quanto descritto nel capitolato, gli stessi beni sono da intendersi automaticamente assicurati. La deroga alla proporzionale, invece, è clausola derogante a quanto disposto dall’art. 1907 c.c. in caso di eventuale sottoassicurazione, sempre nei limiti di quanto disposto nel capitolato.

IL RUP DELLA PROCEDURA DI GARA





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02/09/2026 12:49
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01/09/2026 12:40
Quesito #6
Buongiorno,

in merito alla procedura in oggetto ci occorre avere un ulteriore chiarimento.

- Nell scheda di offerta tecnica ed in calce al capitolato di gara il tasso lordo relativo alla sezione Rc viene riferito al massimale; ci occorre capire se la regolazione del premio viene quindi effettuata esclusivamente in base all’importo del massimale RC

In attesa di cortese riscontro porgiamo cordiali saluti






02/09/2026 12:53
Risposta
Buongiorno, in relazione al quesito proposto, si comunica quanto segue:
- Fermo restando che non risulta indicato nulla in scheda di offerta tecnica, in calce al capitolato e nella scheda di offerta economica risulta indicato il massimale al fine di una indicazione del tasso applicato ai fini della determinazione del premio imputabile alla sezione RCT. La regolazione del premio verrà effettuata in ragione delle somme assicurate e non del massimale di RCT. Il massimale di fatto non è oggetto di variazioni in corso del contratto. L’istituto della regolazione sarà attinente unicamente alla partita Beni immobili di cui alla sezione Incendio.

02/09/2026 13:51
Quesito #7
Alla luce della risposta da Voi fornita al nostro precedente quesito (“Buongiorno, in relazione al quesito proposto, si comunica quanto segue:
- Fermo restando che non risulta indicato nulla in scheda di offerta tecnica, in calce al capitolato e nella scheda di offerta economica risulta indicato il massimale al fine di una indicazione del tasso applicato ai fini della determinazione del premio imputabile alla sezione RCT. La regolazione del premio verrà effettuata in ragione delle somme assicurate e non del massimale di RCT. Il massimale di fatto non è oggetto di variazioni in corso del contratto. L’istituto della regolazione sarà attinente unicamente alla partita Beni immobili di cui alla sezione Incendio.”) si voglia quindi precisare che il parametro da considerare sulla scheda di offerta economica per la sezione RC siano le somma assicurate e quindi non il massimale come diversamente indicato o meglio si Voglia meglio precisare se la sezione Rc sia soggetta o meno a regolazione e nel caso su quale parametro viene regolata la sezione di RC

Grazie





03/09/2026 08:13
Risposta
Buongiorno, in risposta al quesito formulato, si comunica quanto segue:
Si precisa che la sezione RCT del capitolato non è oggetto di regolazione premio. Il premio attribuibile alla sezione in parola è da intendersi “flat” ed il massimale della garanzia di responsabilità civile non è oggetto di regolazione del premio. A titolo di mera convenzione, in sede di compilazione della offerta economica l’OE può utilizzare il massimale quale parametro, attraverso l’indicazione del tasso relativo, utile alla determinazione il premio offerto per la sezione RCT, o, eventualmente, può anche omettere la compilazione del tasso della sezione RCT (rimanendo, appunto, la stessa “flat” per l’intera durata contrattuale), indicando unicamente premio netto e premio lordo relativo alla sezione.
La regolazione annua del premio sarà effettuata unicamente sulle somme assicurate di cui alla partita 1 della sezione “incendio” (unica utile alla determinazione del premio di regolazione), mentre, si ribadisce, il premio che verrà quotato per le garanzie di Responsabilità civile non subirà variazioni in sede di regolazione del premio in quanto “flat”.

IL RUP DELLA PROCEDURA DI GARA



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